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Elenco Ministeriale delle attrazioni aggiornato - Trasparenza Pagine di pubblicazione L. 124 del 2017 e L.112 del 7/10/2017 - Sedi regionali
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CONTRIBUTI FUS 2025
Pubblicato il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, recante Criteri e modalita per lassegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, diffuso il successivo 13 gennaio.
Vediamo subito gli aspetti positivi: Importante e interessante il nuovo punto che risponde all'esigenza di dotare le attrazioni in esercizio di aggiornati sistemi di sicurezza e controllo digitale; Tra gli interventi previsti per un aggiornamento delle attrazioni, troviamo al comma 2, punto g) dell'art. 38, l'apertura al finanziamento di Implementazione dei sistemi di sicurezza degli utenti a funzionamento meccanico, elettronico o digitale, anche interconnessi, sensori e dispositivi di ritenuta. Il Ministero inserisce quindi il sostegno agli investimenti in meccanismi e sistemi di controllo digitale e meccanico e da nuovi meccanismi e sistemi di ritenuta dotati di sensori in grado di impedire una partenza accidentale e bloccare l' attrazione in caso di pericolo, per arrivare fino al Edge computing, importante sistema per la sicurezza delle attrazioni, a beneficio non solo degli utenti, ma anche vigile sentinella per la sicurezza degli operatori. La crisi del mercato interno delle nuove attrazioni, e attrazioni sempre piu sorpassate tecnologicamente, imporranno infatti alla categoria non solo una piu forte considerazione all'adozione di aggiornati sistemi di sicurezza, ma soprattutto un impegno nell'aggiornamento tecnico culturale e nella professionalita da adeguare alle nuove tecnologie. Da tenere comunque in considerazione che puo essere presentata domanda di contributo, per lacquisto di solo due tipologie di questo tipo di beni strumentali.
Estremamente positiva anche l'apertura nei confronti del sostegno agli enti locali e a soggetti privati, per la creazione di aree da adibire ai Luna Park e alle attrazioni di Spettacolo Viaggiante, che fino ad ora, nei Decreti FUS, trovavano voce solo per lo spettacolo circense.
Le altre novita: Per chi si appresta a presentare domanda di contributo, sara molto importante tenere in considerazione questa indicazione: Fare attenzione alla data di rilascio dei codici identificativi. Il Decreto prevede che la data di rilascio dello stesso, sia successivo alla data del 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda. Purtroppo questo comporta che l'attrazione che un produttore o importatore abbia gia codificato e sia rimasta invenduta per mesi, al suo acquisto da parte di un operatore di Spettacolo Viaggiante, questa non sarebbe conforme ai fini della concessione del contributo.
Modificato anche il numero di Piccole Attrazioni che possono accedere al contributo, che diventano 4, rispetto alle 8 previste dal precedente Decreto. Si va cosi incontro ad una pesante penalizzazione per i gestori di padiglioni da trattenimento che a causa di un mercato e di una evoluzione di giochi e di novita che ormai corrono a velocita supersoniche, sono costretti ogni anno a importanti cambiamenti del parco macchine.
Novita anche per i termini del completamento della documentazione a consuntivo, che dovra essere inviata entro 90 giorni, e non piu180, come negli anni scorsi . Inoltre, la domanda dovra essere corredata della Fattura interamente quietanzata Questo significa che entro il 30 settembre, termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo, la fattura dei beni strumentali acquistati, dovra risultare interamente pagata.
Estremamente negativa anche la possibilita di avvalersi di fatture di acconto, che con questo Decreto dovranno essere datate nella forbice esistente tra il 1 ottobre dell'anno precedente a quello di domanda e la data di presentazione della domanda stessa. Questo significa che sono consentiti solo acconti non piu precedenti ad un massimo di 24 mesi, ma solo per un massimo di 12. Purtroppo non viene preso in considerazione da chi ha formulato questo Decreto, che una attrazione possa avere un costo di centinaia di migliaia di euro, che di solito viene realizzata su personalizzazione del cliente, e che per il suo completo iter di costruzione possono scorrere anche due o tre anni dal momento dell'ordine a quello della della consegna. In questo lasso di tempo, risulta naturale che il costruttore per procedere necessitera e richiedera acconti in corso d'opera.
Temiamo fortemente che questo Decreto, cosi formulato, condizioni in maniera drastica la possibilita per le imprese di accedere ai contributi. Prevedere che un eventuale acquisto sia interamente saldato prima della presentazione della domanda, che i documenti siano resi tutti disponibili nei 90 giorni successivi all'assegnazione e limitare la possibilita di versare acconti, rivela senza alcun dubbio, che si tratta di un provvedimento fuori dalla realta di un mercato, che gia prima metteva in grosse difficolta chi intendeva rinnovare la propria attrazione o acquistarne una nuova. Ma che addirittura oggi, rende realmente impossibileil rinnovo o l'acquisto di una nuova attrazione.
In conclusione si deve sottolineare che, nemmeno questo provvedimento, rivolge particolare attenzione alle nuove generazioni, Cosa che invece troviamo presente per tutte le altre discipline dello spettacolo rientranti nel sostegno del FNSV. Quest'ultimo Decreto va a confermare l'accesso ai contributi solo dopo quattro anni di attivita, mentre si ritiene invece logico e necessario che il sostegno previsto dalla legge 337, deve permettere ai nostri giovani l'avvio e l'inserimento al lavoro, come operatori dello Spettacolo Viaggiante e questo purtroppo, continua a rivelarsi come una vera penalizzazione per la nostra categoria, rispetto a tutti gli altri settori di riferimento relativi a questo Decreto.
Per quanto riguarda i tempi previsti per le fatture e i pagamenti degli acconti, sembra che con una circolare a cui il Ministero sta lavorando, si potra considerare per gli acquisti del 2025 e gli acconti versati nel 2024, ancora valida la precedente disposizione che prevede acconti anteriori fini a 24 mesi. All'uscita di questa circolare si provvedera alla sua pubblicazione su questa pagina.
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