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TRASPARENZA

PAGINA RISERVATA ALLA PUBBLICAZIONE COME DA Legge 124 del 2017 c. 125 129

DELLE SOMME CONTRIBUTIVE SUPERIORI A 10.000 euro

e come da Legge n. 112 del 7 /10 /2013 At. 9 c. 2 e 3


Pubblicazione dei beneficiari:

1) SORTINO SERGIO

2) MONTENERO SARA

3) GARBI ADRIANO


Il Ministero, nell’iter di valutazione della domanda di contributo, chiede di ottemperare

- a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, pubblicando e aggiornando, entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque tenendo aggiornate anche successivamente le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche di collaborazione e consulenza:

a) estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

b) curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, consulenza;

- ove previsto, agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013, cosi come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in conformita alle linee di indirizzo dettate dall'ANAC;

- che abbia altresi ottemperato o provvedera ad ottemperare, a quanto disposto dall’ art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede che le Associazioni, le Onlus, le Fondazioni e le Cooperative sociali che svolgono attivita a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano tenute a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere pubblicate nell’apposita sezione “trasparenza” del sito e dovranno essere facilmente consultabili.

L’amministrazione procedera ai dovuti controlli preventivi all’erogazione del contributo.

Indicare percorso URL (sezione del sito e indirizzo) dove si trova pubblicata la documentazione:

IL MINISTERO RICHIEDE INOLTRE AL RICHIEDENTE DEL CONTRIBUTO DI DI DICHIARARE E PUBBLICARE:

Che il beneficiario del contributo si impegnI ad attestare l’insussistenza di cause di incompatibilita e l’eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinita sussistente tra gli organi di vertice, i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 39/2019

Link per scaricare il modello di dichiarazione che il Ministero invia e ne richiede il ritorno compilato


La Legge n. 124 del 2017, dal comma 125 al 129 dell' art. 1, prevede che tutti i soggetti (imprese ed enti non commerciali) che hanno beneficiato di erogazioni pubbliche di importo complessivo pari o superiore a 10mila euro, sono tenuti a rendere pubbliche le somme ricevute, entro il 30 giugno del successivo anno a quello della erogazione. Per quanto riguarda le imprese occorre fare la seguente distinzione:

I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria devono pubblicare le informazioni sulle erogazioni pubbliche nella nota Integrativa del bilancio di esercizio;

I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ordinario, le societa di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, le societa di persone e gli imprenditori individuali, assolvono tale obbligo mediante pubblicazione sui propri siti internet.

Solo in mancanza del proprio sito internet risulta possibile adempiere agli obblighi in esame attraverso il sito internet della propria associazione di categoria di appartenenza.

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

  1. I dati identificativi del soggetto beneficiario se la informativa viene pubblicata su portali di terzi;
  2. I dati identificativi del soggetto erogante;
  3. Importo della erogazione incassata ed il periodo amministrativo di incasso;
  4. Una breve descrizione della causale della attribuzione.

 

In caso di mancata pubblicazione delle erogazioni ricevute si incorre in una sanzione pari al 1x100 degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione di mancata pubblicazione, se non si ottempera agli obblighi richiesti viene applicata la sanzione che prevede la restituzione integrale del beneficio.


Pubblicazione Contributi assegnati come da L.124 del 2017

Le Legge 124 del 2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, si deve pubblicare sul proprio sito aziendale un elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si e usufruito nel corso dell’esercizio della propria attivita. Questo significa che entro il 30 giugno occorre aggiornare il proprio sito web pubblicando un elenco dei contributi pubblici avuti da gennaio a dicembre del precedente anno.

In caso di mancanza del sito internet aziendale, i soggetti possono provvedere alla pubblicazione di un elenco dettagliato dei contributi pubblici ricevuti, sul sito web dell'associazioni di categoria alla quale aderiscono.

L'obbligo di pubblicazione insiste per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro;

Se il totale dei sostegni ricevuti risulta inferiore a 10.000 euro, non vige alcun obbligo di pubblicazione:

Se si e beneficiato di piu contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione sul web.

Contributi pubblici - Chi li deve pubblicare

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito, entro e non oltre il 30 giugno, un elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nel corso del precedente anno. Nello specifico, i suddetti soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono:

  1. Societa di capitali SpA, srl, Sapa;
  2. Societa di persone Snc, sas;
  3. Ditte individuali esercenti attivita di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza;
  4. Societa cooperative, comprese le cooperative sociali.

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

  1. I dati identificativi del soggetto beneficiario, quando la informativa viene pubblicata su portali di terzi;
  2. I dati identificativi del soggetto erogante;
  3. Importo dell'erogazione incassata ed il periodo amministrativo di incasso;
  4. Una breve descrizione della causale dell'attribuzione.

In caso di mancata pubblicazione delle erogazioni ricevute, la Legge prevede una sanzione pari al 1x100 degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro. Decorsi 90 giorni dalla contestazione di mancata pubblicazione, se non si ottempera agli obblighi richiesti viene applicata la sanzione che prevede la RESTITUZIONE INTEGRALE DEL BENEFICIO.


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